Art. 7
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
In vigore dal 19 lug 2013
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall', comma 3.
2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'Invalsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;80#art-7