Art. 7

Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

In vigore dal 19 lug 2013
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall', comma 3. 2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'Invalsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;80#art-7

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Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano. (Art. 7 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.) — Testo vigente | Portale Normativo