Statuto tipo degli Aero Club locali federati›Titolo III
Art. 22
In vigore dal 4 giu 2013
Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale.
Non possono ricoprire cariche elettive:
1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato è equiparata alla condanna;
3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
4) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite.
L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS è incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato.
In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilità, decadranno automaticamente dalla carica periferica già rivestita.
Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato è incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-22