Statuto tipo degli Aero Club locali federatiTitolo III

Art. 20

In vigore dal 4 giu 2013
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla metà dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza. La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Aero Club d'Italia provvederà a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club locale. La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo , non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-20

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