Art. 6
Patrimonio dell'ente
In vigore dal 29 mag 2013
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprietà dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresì distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.
2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, è subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;50#art-6