Art. 3

Modifiche statutarie

In vigore dal 29 mag 2013
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonché quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalità di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all', comprese le modalità di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonché i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalità di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalità in esso determinate. 2. Lo statuto disciplina altresì: a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonché i diritti e gli obblighi ad esse correlati; b) i criteri informatori e le modalità di svolgimento delle attività di istituto; c) limiti e modalità di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico; d) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni; e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali; f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti. 3. Con uno o più atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalità e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;50#art-3

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