Capo II
Art. 20
Attestazione di regolare esecuzione
In vigore dal 28 mag 2013
1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformità è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Paola, Ministro della difesa
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49#art-20