Art. 20 · Attestazione di regolare esecuzione
Capo II

Art. 20

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Attestazione di regolare esecuzione

In vigore dal 28 mag 2013
1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformità è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Paola, Ministro della difesa Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145
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