Art. 4
Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.
In vigore dal 8 mag 2013
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Divieti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;41#art-4