Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.
In vigore dal 8 mag 2013
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1, l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;41#art-3