Art. 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In vigore dal 3 giu 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada; Visti l', commi 1 e 4, e gli , della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto l', comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio; Visto l', comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Visto l', comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012; Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all', di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; Emana il seguente regolamento: Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"; b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell', comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-1

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