Art. 2

Identità dei Centri

In vigore dal 26 feb 2013
1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli , articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 2. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all', comma 1, lettere a) e c). 3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all', comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti. 5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-29;263#art-2

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Identità dei Centri (Art. 2 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo