Art. 6
Valutazione e certificazione
In vigore dal 26 feb 2013
1. La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all', comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.
2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.
3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all', comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d'esame, la cui partecipazione costituisce obbligo di servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;
b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all', comma 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, così come modificato dall', comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.
4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all', comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all', comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.
5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.
6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all', comma 1, lettera c), è altresì previsto il rilascio di apposita certificazione.
7. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-29;263#art-6