Art. 4
Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica
In vigore dal 30 nov 2012
Autorità competente per la certificazione
dei sistemi di raccolta elettronica
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, è autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicità alla deliberazione di cui al comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Cancellieri, Ministro dell'interno
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Registro n. 9, foglio n. 238
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-18;193#art-4