Art. 4

Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica

In vigore dal 30 nov 2012
Autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, è autorità competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento. 2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalità per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1. 3. L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicità alla deliberazione di cui al comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro dell'interno Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Registro n. 9, foglio n. 238
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-18;193#art-4

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