Art. 2

Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorità per la verifica

In vigore dal 18 gen 2014
1. Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorità individuata dall' unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152. 4. La presentazione di cui al comma 1 è effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalità telematica. 5. Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, può assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della presentazione. 6. Il Ministero dell'interno può richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-18;193#art-2

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