Art. 4
Interventi di tutela attiva dell'occupazione
In vigore dal 27 lug 2012
1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Barca, Ministro per la coesione territoriale
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
registro n. 6, foglio n. 311
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-04-05;98#art-4