Art. 2

Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili

In vigore dal 27 lug 2012
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, il secondo periodo è soppresso; b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili: a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati; b) le unità di costo standardizzate; c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro. 8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-04-05;98#art-2

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Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili (Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.) — Testo vigente | Portale Normativo