Art. 2
Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
In vigore dal 27 lug 2012
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unità di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-04-05;98#art-2