Art. 5
Pubblicità dei dati e sensibilizzazione
In vigore dal 11 ott 2011
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all', comma 6. A tale fine è istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica.
Tale registro è gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all' del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilità di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalità per la loro più ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;157#art-5