Art. 4

Obblighi dei gestori

In vigore dal 11 ott 2011
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all' del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorità competente di cui all', comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore può, entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalità della comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;157#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo