Art. 4

Entrate

In vigore dal 23 feb 2011
1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. 2. Lo statuto non può prevedere la possibilità di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici. 3. La titolarità degli organi della Fondazione è onorifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;261#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrate (Art. 4 Regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo