Art. 1
Privatizzazione dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III
In vigore dal 23 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l', comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio 1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione, la trasformazione e l'approvazione dello statuto vigente dell'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
Ritenuto che il carattere istituzionale dell'ente e le finalità dello stesso ne giustificano la trasformazione in soggetto di diritto privato;
Considerato che il Ministero della difesa con nota n. 8/57401/D.X.I. 47 in data 17 novembre 2005 e n. 8/5159 in data 4 febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al trasferimento a quel Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della natura delle attività svolte dall'Istituto, consistenti nell'assistenza in favore di ufficiali delle Forze armate pensionati e delle loro famiglie;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;
Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha formulato taluni rilievi in relazione alle modalità di devoluzione dei beni dell'Istituto e alla loro destinazione;
Ritenuto tuttavia di non accogliere tali rilievi, in quanto sulle modalità di devoluzione dei beni - peraltro costituiti unicamente da beni mobili - e la loro destinazione dovrà essere acquisito, in sede di modifica dello Statuto, il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che comunque i beni non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione dei predetti Dicasteri;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e della difesa;
Emana
il seguente regolamento:
Privatizzazione dell'Istituto nazionale di beneficenza
Vittorio Emanuele III
1. L'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con sede in Roma, è trasformato in Fondazione di diritto privato.
2. L'Istituto è disciplinato dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.
3. La vigilanza sull'Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III è trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero della difesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;261#art-1