Art. 1
Definizioni
In vigore dal 31 dic 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, ed in particolare l'articolo 26, comma 10;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
d) ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-20;215#art-1