Art. 3
Disciplina del procedimento
In vigore dal 31 dic 2010
1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.
4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-20;215#art-3