Titolo I

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 25 nov 2010
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008, euro 740.000,00; b) per l'anno 2009, euro 535.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010, euro 3.660.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;185#art-5

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