Titolo I
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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| Importo aggiuntivo | | |
| pensionabile a | | |
| decorrere dal 1° | Incrementi mensili |Importi mensili |
| ottobre 2009 | lordi | lordi |
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| Gradi | Euro | Euro |
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|Tenente Colonnello | 13,21 | 272,29 |
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|Maggiore | 13,21 | 272,29 |
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|Capitano | 13,10 | 270,03 |
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|Tenente | 12,99 | 267,67 |
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|Sottotenente | 12,55 | 258,54 |
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|1° Maresciallo | | |
|Luogotenente | 12,82 | 264,23 |
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|1° Maresciallo (con 8 | | |
|anni nel grado) | 12,82 | 264,23 |
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|1° Maresciallo | 12,82 | 264,23 |
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|Maresciallo Capo | 12,51 | 257,90 |
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|Maresciallo Ordinario | 12,29 | 253,28 |
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|Maresciallo | 12,08 | 248,92 |
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|Sergente Maggiore Capo | | |
|(con 8 anni nel grado) | 12,25 | 252,35 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Sergente Maggiore Capo | 12,25 | 252,35 |
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|Sergente Maggiore | 11,98 | 246,93 |
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|Sergente | 11,80 | 243,18 |
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|Caporal Maggiore Capo | | |
|scelto (con 8 anni nel | | |
|grado) | 11,86 | 244,46 |
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|Caporal Maggiore Capo | | |
|scelto | 11,86 | 244,46 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Caporal Maggiore Capo | 11,80 | 243,18 |
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|Caporal Maggiore scelto| 11,76 | 242,38 |
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|1° Caporal Maggiore | 17,41 | 241,24 |
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2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennità operativa di base di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".
- Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento.
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 327,03 per primo luogotenente; b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale; c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
- Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;185#art-4