Art. 4

Consiglio

In vigore dal 22 ott 2010
1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attività dell'Istituto. 2. Il consiglio è composto: a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede; b) da due membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'; c) da due membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri scelti tra professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica. 3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario. 4. I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica. 5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;166#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo