Art. 2
Compiti dell'ISTAT
In vigore dal 22 ott 2010
1. L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.
2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:
a) a mantenere i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica, a coordinare tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee e a fungere da interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell' del predetto regolamento CE n. 223/2009;
b) allo svolgimento dell'attività di formazione e qualificazione professionale per i dirigenti ed il personale dell'ISTAT e delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori e per gli addetti al Sistema statistico nazionale e per altri soggetti pubblici e privati;
c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell', comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-09-07;166#art-2