Capo V
Art. 21
Requisiti della copertura assicurativa
In vigore dal 17 nov 2010
1. Il contratto di assicurazione per gli apparecchi VDS, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e in particolare, ove applicabile, del regolamento(CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede:
a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai voli effettuati con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la sua volontà, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;
b) l'estensione della copertura anche ai danni arrecati per colpa grave;
c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato;
d) il divieto per l'assicuratore di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale assicurato, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
e) l'estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali o simili.
2. Il contratto di assicurazione stipulato dai piloti degli apparecchi VDS di cui all', lettera d), oltre alle disposizione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), prevede un massimale per i danni a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo non inferiore ad un milioneseicentomila euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-21