Capo V

Art. 20

Obbligo di assicurazione per danni a terzi

In vigore dal 17 nov 2010
1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all', lettere b) e c), possono svolgere attività di volo, previa stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. 2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1, sussiste anche per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio VDS. 3. Colui che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia proprietario, si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio medesimo sia coperto da polizza assicurativa. 4. Sono interdetti dall'attività di volo gli apparecchi VDS di cui all', lettera d), qualora il pilota sia privo di copertura assicurativa per i danni prodotti a terzi anche a seguito di urto o collisione in volo. 5. I corsi preparatori per il conseguimento delle idoneità di cui all', possono svolgersi soltanto previa stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami, con un massimale non inferiore a cinquecentomila euro per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133#art-20

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