Titolo II
Art. 1092
Ulteriori annotazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sulle schede personali compilate per i giovani per i quali, l'iscrizione sulle liste di leva è stata chiesta a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, deve essere indicato se l'iscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.
2. Analoga indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui data di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'iscrizione per età presunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1092