Titolo II

Art. 1089

Elementi istruttori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per la compilazione delle schede personali le autorità comunali si avvalgono dei registri di stato civile, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano utile, nonché delle informazioni che ricevano o ritengano di assumere. 2. Le amministrazioni comunali, oltre a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente. 3. Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano il diciassettesimo anno di età entro l'anno cui si riferisce la lista di leva per la quale vengono predisposte le schede personali, devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali si procurano ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, a una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni da parte di notabili del comune, e da parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1089

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