Art. 7

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

In vigore dal 15 set 2017
1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'. 3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;87#art-7

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