Art. 3

Istituti professionali per il settore dei servizi

In vigore dal 31 mag 2017
1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi: a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1); b) Servizi socio-sanitari (B2); c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3); d) Servizi commerciali (B4). 2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;87#art-3

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