Art. 3
Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero
In vigore dal 12 gen 2010
Riconoscimento dei titoli di studio
da parte del Ministero
1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:
a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;
b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;
c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.
2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:
a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:
1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
4) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio;
b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
1) titolo di studio tradotto;
2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.
3. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Ministero entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il provvedimento di riconoscimento e quello di diniego sono comunicati all'interessato e all'amministrazione interessata.
4. Il riconoscimento di titoli di studio, ai fini della registrazione del contratto da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, per l'attribuzione della qualifica di volontario o cooperante, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è di competenza del Ministero, previa istanza dell'interessato. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento della corrispondenza della documentazione prodotta ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), il Ministero adotta il provvedimento di riconoscimento. Tale provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il provvedimento di diniego di riconoscimento è notificato all'interessato e all'amministrazione interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-30;189#art-3