Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

In vigore dal 12 gen 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38; Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003; Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, così come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente regolamento: Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio; c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale. 2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio». 3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all' della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonché dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-30;189#art-1

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