Art. 3

Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti

In vigore dal 24 lug 2009
1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purchè non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale. 2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ed il limite massimo di intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento. 3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da presentarsi, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'. 5. In conformità a quanto disposto dall', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;84#art-3

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