Art. 2

Soggetti beneficiari

In vigore dal 24 lug 2009
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali non siano coinvolte società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;84#art-2

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