Art. 13

Compenso forfetario di guardia e d'impiego

In vigore dal 9 giu 2009
1. L', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Compenso forfetario di guardia e d'impiego (Art. 13 Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.) — Testo vigente | Portale Normativo