Art. 13
Compenso forfetario di guardia e d'impiego
In vigore dal 9 giu 2009
1. L', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è sostituito dal seguente:
«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52#art-13