Art. 13 · Compenso forfetario di guardia e d'impiego

Art. 13

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Compenso forfetario di guardia e d'impiego

In vigore dal 9 giu 2009
1. L', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è sostituito dal seguente: «5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.». 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il compenso forfetario di guardia, istituito con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 4 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
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