Art. 9
Premio di disattivazione per artificieri
In vigore dal 2 nov 2007
1. Il premio di disattivazione di cui all' della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170#art-9