Art. 8

Indennità per servizi esterni

In vigore dal 2 nov 2007
1. In attuazione di quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera. 2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
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Indennità per servizi esterni (Art. 8 Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).) — Testo vigente | Portale Normativo