Art. 7
Disciplina transitoria
In vigore dal 17 ago 2007
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall' si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 250
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-22;116#art-7