Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 17 ago 2007
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali: a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso; b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; c) contratto di assicurazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata. 2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-22;116#art-2

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Campo di applicazione (Art. 2 Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.) — Testo vigente | Portale Normativo