Art. 2

Organismi soggetti a misure di adeguamento ai limiti di spesa

In vigore dal 9 ago 2007
1. Sono confermati, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: a) Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; b) Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; c) Comitato nazionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; d) Ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;107#art-2

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