Art. 1

Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

In vigore dal 9 ago 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l', comma 6, che ridefinisce le funzioni derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: . Riordino del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 1. Il Nucleo di valutazione di cui all', comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, svolge, nell'ambito dell'interazione con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, anche compiti di controllo del medesimo, nonché i compiti di cui all', comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. All', comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo sostituito, nei primi tre periodi, dall', comma 21, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono soppressi i primi cinque periodi, ovvero dalle parole: «Il Nucleo di valutazione» fino alle parole: «dello stesso». 3. Il Nucleo di valutazione di cui all', comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è composto da non più di quattordici membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'incarico di componente il Nucleo è incompatibile con ogni funzione e compito che attenga all'attività di controllo, indirizzo, vigilanza, gestione e consulenza con gli enti di previdenza obbligatoria, e, altresì, con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con gli enti stessi. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, nel rispetto dei criteri di contenimento di spesa dettati dall' del presente regolamento, le modalità organizzative, gestionali, contabili e di funzionamento del Nucleo. Con il medesimo decreto sono determinate la remunerazione dei membri, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti, appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. 5. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto, senza incremento della dotazione organica, un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche previdenziali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;107#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo