Art. 4
Funzionamento della Commissione
In vigore dal 4 ago 2007
1. La Commissione, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Al personale della segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attività prestata per la Commissione.
2. Il Presidente può chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare, in ogni caso gratuitamente con esso, esperti, borsisti e tirocinanti esterni sulla base di convenzioni da Centri universitari ed accademici.
3. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, con comprovata esperienza professionale nella materia di competenza della Commissione, designati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con gli altri Ministri interessati. Il compenso di esperti e consulenti è determinato nel decreto ministeriale di nomina, tenuto conto della riduzione di spesa di cui all'.
4. La partecipazione alle riunioni della Commissione non determina la corresponsione di compensi o indennità.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono determinate dalla Commissione nella prima riunione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;102#art-4