Art. 1

Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento

In vigore dal 4 ago 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visti gli articoli 25, commi 2 e 3, e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visti gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228; Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 10 maggio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia; Emana il seguente regolamento: . Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento 1. La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è ridenominata: «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» di seguito denominata: «Commissione».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;102#art-1

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Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (Art. 1 Regolamento per il riordino della Commissione per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.) — Testo vigente | Portale Normativo