Capo VII
Art. 37
Modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica
In vigore dal 2 set 2006
1. Le modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica sono definite con successivo regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale, di cui all' e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
2. Il Ministero promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito, di cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale di cui all', mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le modalità tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.
3. Il Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2, assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
a) documenti che assicurino la continuità delle collezioni già avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
b) documenti concernenti la produzione scientifica delle università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
d) documenti relativi a siti che si aggiornano con più frequenza, ovvero contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
4. La Commissione di cui all' cura il monitoraggio della fase di sperimentazione di cui al comma 2, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
5. Nella stipula degli accordi di cui al comma 2 il Ministero prevede sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-37