Capo VI
Art. 33
Accessibilità dei documenti diffusi su supporto informatico
In vigore dal 2 set 2006
1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-33