Art. 7
Copertura finanziaria
In vigore dal 13 lug 2006
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall', comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 261
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;221#art-7