Art. 5

Tutela assicurativa

In vigore dal 13 lug 2006
1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, è stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all', comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;221#art-5

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